Le cure psicologiche sono fiscalmente detraibili

Non tutti i clienti e i pazienti sanno che le spese sostenute per diverse tipologie di prestazione psicologica sono detraibili ai fini IRPEF come tutte le altre spese sanitarie.

Le prestazioni erogate dallo Psicologo possono essere suddivise in due gruppi:

– prestazioni psicologiche sanitarie, esenti IVA e volte al ripristino/mantenimento del benessere psicologico dell’individuo, detraibili ai fini IRPEF

– prestazioni psicologiche non sanitarie, soggette ad IVA, che possono per es. rientrare nell’ambito del potenziamento delle prestazioni, della consulenza aziendale o della formazione e non sono detraibili ai fini IRPEF.

La detraibilità delle spese psicologiche dipende dunque dallo scopo della prestazione, che determina la sua natura sanitaria o non sanitaria benché in entrambi i casi lo Psicologo utilizzi competenze tecniche specifiche acquisite nel corso della sua formazione universitaria e post-universitaria.
Le prestazioni erogate presso le strutture pubbliche e presso gli studi privati rientrano generalmente nell’ambito sanitario, essendo solitamente volte a preservare, mantenere o ripristinare il benessere psicologico dell’utente. L’Agenzia delle Entrate ha chiarito nella circolare n.20/e del 2011 che:
“Il Ministero della Salute ritiene equiparabili le prestazioni professionali dello psicologo e dello psicoterapeuta alle prestazioni sanitarie rese da un medico, potendo i cittadini avvalersi di tali prestazioni anche senza prescrizione medica. È pertanto possibile ammettere alla detrazione di cui all’art. 15, comma ,1 lett. c), del TUIR le prestazioni sanitarie rese da psicologi e psicoterapeuti per finalità terapeutiche senza prescrizione medica.”
Di conseguenza le fatture relative alle prestazioni psicologiche esenti IVA sono fatture sanitarie a tutti gli effetti, e come tali sono detraibili al momento della dichiarazione dei redditi esattamente come le spese mediche ed odontoiatriche. Per le spese sanitarie la detrazione del 19% spetta solo sulla parte che supera €129,11 (per esempio, se la spesa ammonta ad €413,17, l’importo su cui spetta la detrazione è di €284,06).
E’ bene ricordare che su ogni fattura esente IVA che supera l’importo di €77,47 ricevuta dallo psicologo è necessario verificare che sia apposta una marca da bollo da €1,81.
Le prestazioni psicologiche detraibili che possono riguardare l’attività svolta in studio con clienti e pazienti fanno parte di queste categorie:

Consulenza e sostegno psicologico
• Seduta di consulenza psicologica individuale/ alla coppia/alla famiglia/ al gruppo
• Seduta di sostegno psicologico individuale/ alla coppia/alla famiglia/ al gruppo
• Colloquio psicologico clinico individuale/di coppia/ familiare
• Osservazione clinica e comportamentale diretta o indiretta (include visita psicologica)
• Indagine psicologica per la valutazione dell’inserimento ambientale o per la verifica del trattamento
• Certificazione e relazione breve di trattamento e analisi, definizione e stesura di relazione psicologico – clinica

Diagnosi psicologica
• Colloquio anamnestico e psicodiagnostico individuale/ di coppia/ familiare
• Esame psicodiagnostico
• Certificazione e relazione breve psicodiagnostica
• Valutazione neuropsicologica (include profilo psicofisiologico)
• Colloquio di sintesi psicodiagnostica e restituzione
• Somministrazione, scoring e interpretazione di test psicologici e neuropsicologici

Abilitazione e riabilitazione psicologica
• Stesura della Diagnosi Funzionale all’inserimento scolastico di alunno disabile e del Profilo di Elaborazione del

Piano Educativo Personalizzato, compresa la sua revisione periodica
• Definizione, stesura e verifica di programmi riabilitativi e rieducativi e di training per disturbi dell’apprendimento
• Rieducazione funzionale di specifici processi o abilità cognitive e psicomotorie
• Tecniche espressive individuali o di gruppo con finalità terapeutico – riabilitative

Psicoterapia
• Psicoterapia individuale/ di coppia /familiare/ di gruppo

Psicologia Giuridica
• Indagine e refertazione psicodiagnostica a fini pensionistici
• Indagine e refertazione psicodiagnostica d’idoneità alla guida
• Indagine e refertazione psicodiagnostica d’idoneità al possesso del porto d’armi

Fonti:
• Newsletter dell’Ordine degli Psicologi della Lombardia n.2/2005
• Legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, commi 28-29
• Agenzia delle Entrate, Circolare 13 maggio 2011 n. 20/E

Dott. Massimo Amabili
Psicologo e Psicoterapeuta Ascoli Piceno e Teramo

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